Famiglia

Le tematiche che riguardano il diritto di famiglia e la tutela delle persone in generale, necessitano da parte dell’avvocato particolare attenzione e sensibilità, che vada anche oltre l’aspetto esclusivamente giuridico. L’assistenza e la consulenza prestata nelle relazioni più complesse sia in ambito matrimoniale che nelle unioni civili, conduce la parte alla assunzione di decisioni delicate, protese alla salvaguardia del rapporto con i figli ed alla tutela del patrimonio. In particolare:

  • ricorsi per separazione personale dei coniugi, consensuale o giudiziale: Il nostro ordinamento prevede per la coppia due possibilità per risolvere la crisi coniugale, mediante la richiesta della separazione consensuale o giudiziale. Per la separazione consensuale, è necessario che vi sia l’accordo tra i coniugi su tutte le condizioni della seprazione stessa, dall’assegno di mantenimento alla gestione dei figli. La scelta della via conciliativa è la più opportuna, non solo dal punto di vista economico per la velocità del procedimeto ma, principalmente, per la distensione psicologica con la quale vengono decisi i vari aspetti, soprattutto quelli relativi ai figli. In assenza di accordo tra i coniugi, l’unica strada perseguibile è quella della separazione giudiziale che conduce alla sospensine degli effetti giuridici del matrimonio mediante l’intervento di un giudice che decide all’esito di un procedimento contenzioso dove ognuna delle parti esporrà le proprie ragioni in merito agli aspetti economici e di gestione della prole;
  • ricorsi per divorzio, congiunto o contenzioso: il divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale, nel caso di matrimonio religioso si parla più propriamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Come per la separazione può assumere due forme: congiunto o contenzioso. Nel primo caso le parti, raggiunto un accordo, regoleranno autonomamente le modalità del divorzio (assegno divorzile, assegno per i figli, affidamento dei figli, ecc.)e il Giudice ratificherà detto accordo mediante una sentenza. Con il ricorso contenzioso, in assenza di accordo tra i coniugi, sarà il Giudice mediante una sentenza a regolare le modalità del divorzio. In ogni caso etrambi i coniugi riacquisiscono lo stato libero e potranno sposarsi nuovamente.
    Il venir meno dell’unione matrimoniale lascia immutati i doveri verso i figli minori o maggiorenni non autosufficienti e la potestà genitoriale che, in caso di affido condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
  • ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio: i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno infatti carattere decisorio e per loro natura sono sempre modificabili, pertanto è possibile modifica tanto le statuizioni relative all’assegno di mantenimento quanto quelle relative ai figli o all’assegnazione della casa familiare. Dette modifiche possono essere il frutto di un accordo tra le parti oppure di un procedimento contenzioso che si conclude con una sentenza;
  • divorzio mediante negoziazione assistita: il nostro ordinamento contmpla la possibilità di utilizzare lo strumento della negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Questa procedura per cui è necessaria l’assistenza di un avvocato per ognuno dei coniugi ha inizio con l’invito a negoziare e termina con la redazione di un accordo che contiene tutte le clausole e i termini del divorzio concordati dalle parti;
  • problematiche riguardanti figli naturali: il nostro ordinamento tutela i figli nati da genitori non sposati indipendentemente da qualsiasi vincolo matrimoniale o dichiarazione di convivenza dei genitori che vengono quindi equiparati ai figli nati da genitori coniugati, con conseguente riconoscimento degli stessi diritti.
    I genitori non sposati, che vogliano formalizzare l’accordo sull’affidamento dei figli dopo la cessazione della convivenza, devono presentare un apposito ricorso al Tribunale. Come nei casi di separazione personale dei coniugi, i genitori possono addivenire a una soluzione condivisa per i propori figli, oppure nei casi di elevata conflittualità chiedere al Tribunale una pronuncia sull’affidamento congiunto o esclusivo della prole, la residenza prevalente, il dirito di visita e l’assegno di mantenimento;
  • contratti di convivenza: sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza. Possono essere stipulati da persone che abbiano deciso di vivere assieme in modo stabile pur non essendo sposati. Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per l’adempimento di quanto pattuito. Il contratto deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

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