In ambito locatizio, la forma di garanzia più utilizzata è tuttora costituita dal deposito cauzionale che consiste nella consegna di una somma di denaro, in genere pari a tre mensilità del canone di locazione.

Al termine della locazione – previa verifica del buono stato dei locali e dell’adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto – il locatore dovrà riconsegnare la somma, e un conguaglio degli interessi maturati.

La funzione del deposito cauzionale, previsto dall’art.11 della l. 27 luglio 1978, n. 392, è quella di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, e, quindi, non soltanto quello del pagamento del canone ma anche quello di risarcimento dei danni per l’omesso ripristino dei locali. Il locatore quindi, terminata la locazione e riottenuto il possesso dell’immobile ha l’obbligo di restituire il deposito cauzionale, tuttavia potrà trattenerlo nel caso di inadempimento del conduttore, ma non in modo automatico. Infatti, il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, a condizione di “proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati” (Cassazione civile sez. VI, 05/01/2023, n.194)